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Scarica il documento UNIPI Modelli e Regole Febbraio 2016 rev.013
Dal 1 gennaio 2018 le aziende con una base di computo di 15 dipendenti entrano nell'obbligo immediatamente e non a seguito di nuove assunzioni (D.Lgs 151/2015 art. 3). Entro sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo il datore di lavoro è tenuto ad intraprendere le procedure per la copertura della quota di riserva.
ESONERO AUTOCERTIFICATO 60 X1000
Art.5 Comma 3-bis L. 68/99 (introdotto dal D.Lgs n. 151 del 14 settembre 2015) "I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato"
IMPORTANTE: le aziende con base di computo articolo 3 inferiore a 15 ma con base di computo articolo18 maggiore di 50 unità sono tenute ad inviare il prospetto informativo e la loro fascia di appartenenza è A
PER APPROFONDIMENTI E NORMATIVA
Per informazioni relative alla compilazione del prospetto informativo è possibile contattare l'ufficio Collocamento Mirato Disabili:
(15.06.2017)